Contratto di Locazione Finanziaria
- Alessandro Tornese
- 27 lug 2023
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 21 feb 2024
Ai sensi dell’art. 196 del D.lgs. 36/2023, per finanziare la realizzazione, acquisizione e completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità le pubbliche amministrazioni possono ricorrere allo schema del contratto di locazione finanziaria. Questo modello è molto diffuso quando l’operatore economico non possiede le disponibilità economiche per finanziare la costruzione di un’opera pubblica all’inizio della concessione ma possiede tutti i requisiti tecnici per gestirla.
Un ruolo cruciale gioca la società di leasing. Essa interviene acquistando un bene esistente o da realizzare e lo cede in godimento, per un periodo di tempo, alla pubblica amministrazione a fronte del pagamento di un canone periodico fisso. In tal caso, il modello che si viene a costituire può qualificarsi come contratto di concessione e di partenariato pubblico privato se avviene il trasferimento del rischio operativo all’operatore privato (art. 177 del D.lgs. 36/2023), contrariamente, senza trasferimento del rischio operativo, si applicano le disposizioni in materia di appalto pubblico di lavori. In molti contratti, il trasferimento del rischio operativo al privato si concretizza con la previsione nel contratto di convenzione di un canone di concessione da corrispondere alla pubblica amministrazione, a carico del privato, per il rimborso del canone di locazione che la pubblica amministrazione corrisponde alla società di leasing per il finanziamento dell’opera.
Nel contratto di locazione finanziaria l’opera da realizzare segue il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi se la pubblica amministrazione, alla fine della durata del contratto di locazione, sia obbligato a riscattare il bene.
Comments