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Il Project Financing

  • Immagine del redattore: Alessandro Tornese
    Alessandro Tornese
  • 23 feb 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

Il Project Financing viene disciplinato dall'articolo 193 del D.lgs. 36/2023. Esso è una particolare procedura di affidamento di un contratto di concessione ad iniziativa tipicamente privata. L'impresa 'presenta una proposta contenente un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico finanziario asseverato e una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.


Entro 90 giorni l'ente concedente deve valutare la proposta e verificare la sua fattibilità. Successivamente l’ente richiede le modifiche al proponente e, una volta raggiunto l’accordo, se la proposta è ritenuta di pubblico interesse, la si inserisce nel piano di programmazione triennale delle opere pubbliche.


Il progetto una volta approvato deve essere messo a base di gara. Colui che ha presentato la proposta diviene il promotore dell'iniziativa. Il promotore può esercitare il diritto di prelazione durante la fase di gara ovvero egli può, nel caso in cui un altro operatore economico presenti un'offerta migliorativa, esercitare il diritto di prelazione ed aggiudicarsi la concessione alle stesse condizioni offerte da colui che ha presentato l'offerta migliorativa.


Durante la fase di gara le offerte devono contenere il piano economico finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, le varianti migliorative del progetto di fattibilità, la garanzia per la sottoscrizione del contratto (articolo 106), la garanzia per l’adempimento agli obblighi contrattuali riferiti ai lavori (articolo 117), una garanzia relativa al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio.


Una caratteristica tipica del Project Financing è l'obbligo per il concessionario, per gli affidamenti superiori alla soglia di € 5.382.000, di costituire una società di scopo. La costituzione della società di scopo rappresenta una garanzia per la pubblica amministrazione poiché consente il monitoraggio esatto dei risultati di gestione ottenuti dal concessionario. Tramite questo accorgimento legale, inoltre, in caso di revisione del contratto, risulta molto più facile verificare l’andamento esatto dei risultati di gestione e attuare una revisione del piano economico finanziario in linea con i risultati effettivi. Inoltre, in un'ottica di semplificazione, viene data la possibilità di modificare la configurazione giuridica del proponente sino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.


Il D.lgs. 36/2023 ha dato un impulso molto forte a questo strumento adottando semplificazioni che possono essere molto d'aiuto per la sua diffusione. In particolare, viene data la possibilità di formulare proposte anche agli investitori istituzionali che non abbiano i requisiti di partecipazione richiesti dal bando, salvo l'impegno ad associarsi o consorziarsi con altri operatori economici in possesso dei requisiti richiesti nella successiva fase di gara. In più, è stata eliminata la cauzione provvisoria corrispondente al 2% dell'investimento da presentare già in fase di proposta. Tale cauzione in passato ha limitato molto l'iniziativa dei privati a presentare delle proposte visto l’ingente importo di tale garanzia.

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