Contratto di Disponibilità
- Alessandro Tornese
- 27 lug 2023
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 21 feb 2024
Nei contratti di Partenariato Pubblico Privato, come si afferma nell’ articolo 177 del D.lgs. 36/2023, gioca un ruolo fondamentale il trasferimento del rischio operativo all’operatore privato. Si è detto che il rischio operativo si può verificare dal lato della domanda o dal lato dell’offerta. Quando il rischio si verifica dal lato dell’offerta, i beni o i servizi, non avendo rilevanza economica, non sono vendibili al mercato. Tali opere vengono chiamate "opere fredde" e comprendono l'edilizia scolastica, ospedaliera, carceraria, pubblica illuminazione, parchi, aree verdi, eccetera. Questi interventi possiedono una grande utilità sociale e quindi necessitano di essere portati avanti con adeguati strumenti di partenariato che ne regolino gli standard qualitativi da mantenere.
I contratti di disponibilità si caratterizzano solitamente in un concessionario costruttore che sostiene i lavori e se ne assume il rischio rimanendo legato al contratto per tutto il periodo della concessione. Dall'altra parte la pubblica amministrazione, per garantire la redditività al progetto, riconosce un contributo finanziario all’operatore economico da corrispondere annualmente sulla base degli standard qualitativi offerti dal concessionario (il contributo remunera i lavori iniziali più le manutenzioni dell'opera da sostenere periodicamente). E' importante che il contributo sia legato agli standard qualitativi gestionali offerti dal concessionario per mantenere il rischio operativo in capo a quest'ultimo. Infatti, nella convenzione, devono essere presenti le clausole contrattuali che regolano le penali da attivare nel caso in cui l’operatore economico non garantisca durante il periodo della concessione, la disponibilità dell’opera. Questo schema di PPP basato sul riconoscimento del contributo finanziario all'operatore sulla base della disponibilità viene definito Contratto di Disponibilità e viene disciplinato dall’art. 197 del D.lgs. 36/2023.
In alcuni casi, seppur rari, si può verificare che al termine della concessione sia convenuto il trasferimento della proprietà dell’opera all’ente concedente. In tale caso, il corrispettivo si compone, oltre al canone di disponibilità, di un contributo in corso d’opera, non superiore al 50% del costo di costruzione, e di un prezzo di trasferimento, da pagare al termine del contratto determinato in relazione al valore di mercato residuo dell'opera e tenendo conto dell'importo già versato a titolo di canone di disponibilità e di eventuale contributo in corso d'opera.
Comments