top of page

IVA nel PEF di una concessione: flusso o partita di giro?

  • Immagine del redattore: Alessandro Tornese
    Alessandro Tornese
  • 6 giu
  • Tempo di lettura: 3 min

L’art. 17 del Testo Unico IVA afferma che “l'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19”. Semplificando quanto appena esposto il regime ordinario prevede nella pratica che l’IVA sui costi venga compensata con l’IVA sui ricavi e qualora ci sia un’eccedenza debitoria, quest’ultima venga liquidata all’erario.


Con questa disposizione normativa in un contratto di concessione di lavori i costi di investimento dei primi anni portano alla maturazione di una consistente posizione creditoria IVA che pesa sui flussi di cassa quanto più è grande l’investimento e quanto più è lungo il periodo di costruzione. Nella realtà gestionale questo flusso negativo non si verifica totalmente poiché le imprese concessionarie di lavori spesso operano in regime di reverse charge.


Arrivati a questo punto per comprendere quando si applica il regime del reverse charge è importante saper qualificare un contratto di subappalto. Il Testo Unico IVA all’art. 17 comma 6 lett. a) riconduce l’applicabilità del reverse charge alle prestazioni di servizi nel settore edile rese da subappaltatori nei confronti delle imprese appaltatrici (o concessionarie di lavori). In questo caso quindi la qualifica del contratto come subappalto è elemento fondamentale per l’applicabilità del reverse charge. Diversamente, lo stesso art. 17 per alcuni casi prescinde dalla qualificazione del contratto e fa rientrare nel regime del reverse charge alcune particolari tipologie di prestazioni[1]. Il Testo Unico IVA riconduce quindi l’applicabilità del reverse charge ai casi in cui il contratto si qualifica come subappalto ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. 36/2023 e la estende ad alcune particolari tipologie di servizi anche qualora non si qualifichino come tali.


In tutti i casi in cui si applica il reverse charge il concessionario compensa immediatamente l’esposizione creditoria IVA nei confronti del subappaltatore tramite contropartita in avere di un conto debitorio. Così facendo il regime del reverse charge dà un vantaggio considerevole nel periodo iniziale di costruzione al concessionario in quanto non dovrà anticipare l’IVA sulle prestazioni rese da fornitori esterni. Tale scenario può migliorare gli indicatori di sostenibilità finanziaria nella redazione del piano economico finanziario ma in fase di gara può risultare anche rischioso adottare una strategia previsionale del genere qualora i servizi non vengano subappaltati realmente durante l’esecuzione dei lavori.


Tale ostacolo sembra poter essere superato tramite l’art. 119 comma 4 del D.lgs. 36/2023 che afferma quanto segue: “i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto a condizione che … all’atto di offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare”. Questa disposizione dà la possibilità di prevedere quali saranno le prestazioni da subappaltare e che possono dare origine al regime del reverse charge. Tale disposizione, tuttavia, non nega la possibilità di svolgere direttamente le prestazioni in proprio in futuro. In tal caso prevedere nel piano economico finanziario un flusso neutrale IVA sull’investimento dovuto alle compensazioni del reverse charge rappresenterebbe una mancata valutazione di una componente gestionale fondamentale per verificare l’effettivo trasferimento del rischio operativo all’operatore economico così come previsto dall’art. 177 del D.lgs. 36/2023.


 

 _____________________________________________________________________


[1] La Circolare 14/E del 27 marzo 2015 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti applicativi su come distinguere le prestazioni oggetto di reverse charge da quelle soggette a regime ordinario. Qualora invece all’interno di un contratto non qualificato come subappalto ci siano delle prestazioni soggette a reverse charge e prestazioni non soggette, qualora l’individuazione delle prestazioni sia complessa è ammesso procedere all’applicazione del regime ordinario.

Post recenti

Mostra tutti
I contributi nelle opere pubbliche

I contributi si dividono in contributi in conto capitale e in contributi in conto esercizio. All’interno della categoria dei contributi...

 
 
 

Comments


©2022 di LE. Creato con Wix.com

bottom of page