Il Partenariato Pubblico Privato nel nuovo Codice Appalti (D.lgs. 36/2023)
- Alessandro Tornese
- 27 lug 2023
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 23 feb 2024
Il Partenariato Pubblico Privato rappresenta un forte strumento per le Pubbliche Amministrazioni per portare avanti dei progetti di interesse pubblico. Il forte vantaggio che caratterizza questo tipo di operazioni è la possibilità di non contabilizzare tali opere nel bilancio pubblico e remunerare l’investimento tramite la gestione. L’articolo 174 del D.lgs. 36/2023 definisce il Partenariato Pubblico Privato come un’operazione economica in cui ricorrono 4 caratteristiche fondamentali che verranno elencate di seguito.
- La prima è l’ instaurazione di un rapporto contrattuale tra l’Ente Concedente e l’Operatore Economico di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico. Il rapporto contrattuale viene disciplinato con la Bozza di Convenzione e con la Matrice dei Rischi in cui si allocano le alee del progetto alla PA e all’Operatore Economico. Il periodo di durata massima del contratto normalmente, per le concessioni ultra-quinquennali, deve essere sufficiente a garantire il recupero degli investimenti all’Operatore Economico e a garantire anche che l’Operatore Economico raggiunga gli standard qualitativi di servizio richiesti all’interno del Contratto, anche in termini di sostenibilità ambientale.
- La seconda è il trasferimento del Rischio Operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi all’operatore privato. Il trasferimento del Rischio Operativo si realizza quando l’Operatore Economico nella gestione dell’opera sia esposto effettivamente alle fluttuazioni di mercato e, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dell’opera. In alcune operazioni il rischio può verificarsi, invece che dal lato della domanda, dal lato dell’offerta, cioè dipende dal livello qualitativo dell’offerta prestata dall’Operatore Economico. In questo caso la Pubblica Amministrazione deve garantire l’equilibrio economico finanziario che sussiste quando i ricavi del progetto sono in grado di remunerare il capitale investito e i costi di gestione. In tal caso è ammessa una contribuzione pubblica attraverso un contributo finanziario, prestazione di garanzie, cessione di proprietà di beni immobili o altri diritti. Al verificarsi di eventi straordinari che inficiano la sostenibilità economica finanziaria dell’investimento, purché non imputabili al Concessionario, è possibile prevedere la revisione del contratto di concessione nella misura necessaria a riportare la situazione economica ai livelli di equilibrio economico-finanziario.
- La terza caratteristica riguarda la suddivisione dei ruoli tra le parti. Alla parte privata spetta il ruolo di realizzare i lavori e gestire l’opera durante il corso della concessione mentre alla parte pubblica spetta il ruolo di definizione degli obiettivi e la verifica dell’attuazione degli stessi.
- L’ultima caratteristica è strettamente legata al trasferimento del Rischio Operativo all’Operatore Economico. Infatti, da esso ne consegue che i capitali per la copertura del fabbisogno finanziario spetti all’operatore privato. In tal caso l’Operatore Economico dovrà reperire capitali privati attraverso immissione di Equity o attraverso capitale di debito dal mercato bancario.
Il PPP si può realizzare attraverso iniziativa pubblica o iniziativa privata. Gli schemi contrattuali ad iniziativa pubblica sono: la Concessione; il Contratto di Disponibilità e la Locazione Finanziaria. Il PPP è attivabile anche tramite Project Financing, altro non è che una particolare procedura di affidamento di una concessione attivata tramite iniziativa privata invece che su iniziativa pubblica.

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